L'eccellenza è nei dettagli.

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Il fallimento non è un'opzione

Eugene Kranz – Direttore della NASA – Sbarco sulla Luna Apollo 13

Le nuove norme (Decreto Legislativo
nr. 14/2019 – Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), che
stanno per mandare in soffitta l’ormai desueto codice del fallimento,
suggeriscono/impongono agli amministratori di verificare periodicamente:

Le nuove norme (Decreto Legislativo nr. 14/2019 – Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), che stanno per mandare in soffitta l’ormai desueto codice del fallimento, suggeriscono/impongono agli amministratori di verificare periodicamente:

l’adeguatezza dell’assetto organizzativo
l’equilibrio economico-finanziario

l’andamento della gestione,
nell’ottica della continuità aziendale

i nostri plus

assicurare professionalità, preparazione, competenza,
è dovere morale e deontologico di un Professionista;

garantire l’obiettività e l’inconfutabilità della sua indipendenza,
è requisito inderogabile di un Revisore.

assicurare professionalità, preparazione,
competenza, è dovere morale e
deontologico di un Professionista;
garantire l’obiettività e l’inconfutabilità
della sua indipendenza, è requisito
inderogabile di un Revisore.

Ad aiutare gli amministratori nel monitoraggio e nella vigilanza sulla corretta applicazione della nuova disciplina, le società avranno i nuovi organi di controllo (collegio sindacale, revisore, società di revisione), con il compito, fra gli altri, di segnalare agli stessi amministratori e, ove inascoltati, al nuovo Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI), appositamente istituito presso le Camere di Commercio, gli eventuali segnali di allerta della crisi, al fine di adottare provvedimenti immediati e tempestivi per il riequilibrio aziendale.

Le imprese tenute alla nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale, revisore, società di revisione) devono provvedervi nei 30 giorni successivi all’assemblea che approva il bilancio, all’interno del quale risulterà superato (per due anni consecutivi) anche uno solo dei seguenti parametri:

 

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

 

A questo punto, l’impresa si troverà nella condizione di dover individuare il soggetto che abbia le caratteristiche idonee per garantire l’efficacia e la validità dell’operato dell’organo di controllo; dovrà discernere fra le diverse figure previste dalla norma: organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) o revisore (individuale o società di revisione) e, quindi, optare per la soluzione che meglio si adatta alle sue esigenze, con un occhio anche all’economia di spesa: un collegio sindacale costa più di un sindaco unico, che costa più di un revisore, ferme restando le attenzioni alle diverse attribuzioni e competenze professionali.

L’amministratore dovrà anche preoccuparsi di verificare, con la migliore attenzione del caso, che la scelta ricada verso un soggetto (individuale o collettivo) che assicuri, oltre a professionalità e competenza specialistica e la formale iscrizione nel Registro del MEF, la più totale indipendenza nei confronti dell’impresa, pena l’inefficacia giuridica della sua azione di controllo.

Il principio dell’indipendenza è fortemente significativo per la validità del giudizio del revisore sul bilancio e sulla correttezza dell’operato degli amministratori; tanto che la Cassazione (Civile, sezione 1, sentenza 14919/2019) è arrivata a introdurre un nuovo principio, quello <<della cosiddetta indipendenza anche “in apparenza”, essendo necessario che il revisore contabile, oltre ad essere indipendente, appaia anche tale agli occhi dei terzi>>.

Il fallimento non è un'opzione
Eugene Kranz
direttore della NASA - sbarco sulla Luna Apollo 13.

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